Accettazione tacita di eredità: obbligo di trascrizione e sanzioni

E' stata pubblicata la circolare n. 3 del 2012 della Direzione centrale Pubblicità immobiliare e affari legali, con cui l'Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 9 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 alle formalità di trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.

La circolare, dopo aver inquadrato l'istituto sotto il profilo civilistico e ricordato che per i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato un atto “soggetto a trascrizione” vi è l'obbligo di curare la relativa pubblicità immobiliare, opera un preciso distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita.

Nel caso in cui l'accettazione dell'eredità consegua ad una espressa dichiarazione di volontà in tal senso – anche derivante dall'assunzione del titolo di erede - contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata, viene confermata l'applicabilità delle sanzioni previste dal citato art. 9 del D. Lgs. n. 347 del 1990.
Con riferimento, invece, all'ipotesi di accettazione tacita, la circolare parte dalla considerazione che può configurarsi tale accettazione non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare. Il documento di prassi evidenzia, quindi, che l'atto con forma qualificata, dal quale desumere l'esistenza di tale volontà, non è, in sé, atto - di accettazione - soggetto a trascrizione, ma il veicolo documentale che consente di curare la relativa pubblicità immobiliare.

La circolare conclude, pertanto, che l'eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'atto da cui può essere desunta, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.

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