Quali sono le spese che competono rispettivamente ad inquilino e proprietario?

Inquadramento normativo: Leggi 392/1978 e 431/1998 s.m.i. artt. 1575 e ss. c.c. Il conduttore ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile nonché alla sua conservazione, affrontando le spese derivanti da queste attività. Il locatore è invece tenuto a mantenere la cosa locata in stato tale da servire all'uso convenuto (da intendersi quale abitativo' o diverso dall'abitativo' e non anche come uso materialmente fatto dall'inquilino dell'immobile). In generale, mentre i deterioramenti dovuti all'uso sono a carico del conduttore, mentre guasti ed alterazioni che attengano aspetti ed elementi funzionali dell'immobile e dei suoi impianti vanno curati dal locatore. Nel caso di riparazioni urgenti, il conduttore è tenuto ad avvisare il locatore, a prescindere dalla tipologia degli interventi e dalla loro imputabilità (al conduttore o al proprietario), poiché, in difetto, non potrà esigere la ripetizione delle spese presso il medesimo: inoltre, il conduttore può apportare lui stesso le riparazioni ritenute urgenti ed indifferibili. La ripartizione suindicata tra manutenzione ordinaria e straordinaria attiene anche le spese e gli oneri condominiali: inoltre, dinnanzi al condominio, il responsabile per il pagamento dei contributi rimane sempre il locatore in quanto proprietario e condomino. Costui potrà rivalersi delle eventuali spese maggiori affrontate per le morosità del conduttore (lettere di diffida, spese stragiudiziali di messa in mora, spese legali per recupero del credito) nei confronti di quest'ultimo. Infine, il diritto del locatore a pretendere gli oneri accessori dal conduttore è soggetto a prescrizione biennale (2 anni) che decorre dalla chiusura del singolo esercizio annuale, ove si tratti di immobile unico, mentre decorre dalla delibera di approvazione del consuntivo, in caso di immobile sito in edificio in condominio, mentre negli altri casi, dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.

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