Il bonus prima casa copre l'abitazione contigua

L'acquisto di un'abitazione contigua a quella già comprata può comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa anche qualora le schede catastali non siano aggiornate e non riportino, dunque, perfettamente i dati della fusione delle due unità immobiliari. A chiarirlo è la Ctp di Milano con la sentenza n. 177/21/11.

Un contribuente aveva acquistato nel 1996 una prima abitazione, e nel 2007 un altro immobile contiguo, dichiarando, nell'atto di acquisto, di voler fondere le due unità abitative, beneficiando così anche per l'acquisto del secondo immobile delle agevolazioni fiscali prima casa. Constatata l'omessa fusione delle due unità abitative esclusivamente sulla base delle schede catastali non ancora aggiornate da parte dell'agenzia del Territorio , l'ufficio provvedeva al recupero delle maggiori imposte di registro e ipocatastali, nonché al recupero della maggiore imposta sostitutiva (calcolata non più con aliquota agevolata dello 0,25%, ma con aliquota ordinaria del 2%) sul mutuo richiesto per l'acquisto della seconda unità abitativa.

Il contribuente ricorreva in Ctp contro l'accertamento. In particolare, a supporto della propria difesa, il ricorrente produceva copia di richiesta di fusione delle due unità abitative presentata nel 2008 all'agenzia del Territorio, che pur recependola, aveva mantenuto una distinta indicazione catastale delle due unità abitative, perché acquistate in regimi patrimoniali diversi (il secondo immobile, infatti, a differenza del primo, era stato acquistato in regime di comunione dei beni). L'ufficio, invece, resisteva in giudizio, ritenendo che dalle schede catastali emergeva comunque l'accatastamento distinto delle due unità immobiliari.

Accogliendo il ricorso, i giudici milanesi hanno innanzitutto evidenziato come l'atto emesso dall'ufficio fosse carente di motivazione perché basato esclusivamente sulle risultanze delle schede catastali che, come nel caso di specie, non sono sempre aggiornate, in totale spregio dell'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente che prescrive l'obbligo, in capo all'amministrazione finanziaria, di enunciare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base dell'accertamento.

Il collegio giudicante ha poi chiarito che le agevolazioni prima casa spettano a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II-bis, posta in calce all'articolo 1, tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986.

Ai fini dell'agevolazione, dunque, è ininfluente la circostanza che l'agenzia del Territorio non abbia provveduto ad aggiornare la scheda catastale o a rielaborarne una nuova. Ciò che conta, infatti, è che la stessa Agenzia abbia riconosciuto, mediante un'indicazione riportata in calce alla scheda catastale, la fusione dei due immobili.

Secondo i giudici di merito, l'ufficio aveva quindi tutti gli elementi per non revocare le agevolazioni prima casa, sia perché già dalla scheda catastale si capiva l'accoglimento della richiesta da parte del Territorio, sia perché, in caso di dubbi, avrebbe potuto coordinarsi meglio con quest'ultima e chiedere gli opportuni chiarimenti.
Fonte Norme e Tributi

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